STATUTO “CADAPA” Comitato Antispecista Difesa Animali Protezione Ambiente

Art. 1    Denominazione                                             

  1. È costituito ai sensi D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del terzo Settore” e ss.mm.ii.. del codice civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato “Comitato Antispecista Difesa Animali Protezione Ambiente ODV” di seguito denominato “CADAPA”.
  2. Esso subentra e sostituisce il Comitato Referendum Si Aboliamo la Caccia, costituendone la prosecuzione naturale e subentrando in ogni rapporto attivo e passivo.
  3. La denominazione di CADAPA sarà automaticamente integrata dall’acronimo ODV nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico in conformità alla normativa vigente a seguito dell’iscrizione dell’Associazione al RUNTS.
  4. CADAPA ha durata illimitata ed essa può essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all’art. 41.

Art. 2    Sede

  1. CADAPA ha sede legale nel Comune di Varallo (VC). Il trasferimento della sede legale nello stesso comune non comporterà modifica statutaria;
  2. la variazione dell’indirizzo deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l’Associazione è iscritta e all’assemblea degli/delle soci/e;
  3. possono essere istituite sedi secondarie.

Art. 3    Autonomia e assenza di scopi di lucro

  1. È esclusa qualsiasi finalità sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela economica degli/delle associate/i;
  2. CADAPA non ha fini di lucro, é ispirata a principi democratici, apartitici, rifugge e condanna la violenza, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, agisce in totale autonomia, amministra autonomamente la vita associativa e il patrimonio;
  3. Nel caso di sopravvenienze di esercizio, esse verranno utilizzate, al netto delle imposte di legge, per il miglioramento dello svolgimento delle attività associative. Tutte le attività associative saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli/delle associate/i.

 

Art. 4   Finalità

  1. CADAPA è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, finalizzate alla tutela dell’Ambiente, da intendersi come concetto ampio, includente ogni forma di vita presente sul pianeta, ed il miglioramento del necessario equilibrio naturale, con particolare attenzione alla tutela del benessere animale, sia in relazione alla singola Specie, che del singolo Animale:
  2. Le finalità sono:
  3. tutela di tutti animali di qualunque specie siano, selvatici, di affezione e gli animali cd. da reddito, da sperimentazione, esotici, etc; la tutela può essere riferita tanto alla Specie, quanto ad un singolo Animale, e può svolgersi sia in via preventiva, che in via successiva, sia in ambito amministrativo, che civile, ovvero penale. In particolare potrà ricorrere all’autorità politica, amministrativa o giudiziaria, con le forme ed i modi previsti dalla legge o dalla consuetudine. In particolare la tutela potrà essere rivolta oltre che all’abolizione della caccia tout court, anche all’abolizione della cd. sperimentazione animale ed in ogni caso in cui venga violato il principio di cui all’art.13 TFUE da considerarsi sino alla parola “senzienti”;
  4. tutela e miglioramento delle condizioni dell’Ambiente e razionalizzazione del consumo delle risorse naturali, intervenendo per la tutela e valorizzazione del Patrimonio Culturale e del Paesaggio come tutelato dall’art. 9 Cost., ivi inclusa la promozione di stili di vita e di consumo improntati allo sviluppo sostenibile, anche al fine di contrastare ogni attività illecita;
  5. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  6. riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
  7. promozione creazione e gestione di centri e strutture comprensive ove possibile di insediamenti umani autogestiti, idonee ad accogliere, proteggere e curare gli Animali abbandonati, feriti o confiscati ai sensi delle vigenti norme, oppure ceduti dagli allevatori anche nei casi di chiusura dell’attività di questi;
  8. promozione, istituzione e gestione di aree naturali protette, siti di importanza naturalistica, parchi urbani e sub urbani;
  9. promozione e gestione di attività di vigilanza per il rispetto delle norme poste a tutela della Fauna e dell’Ambiente con espressa facoltà di istituire corsi e seminari per Guardie Ecozoofile e Faunistiche;
  10. affermazione della alimentazione vegana nel rispetto degli Animali e dell’Ambiente;
  11. adesione ad uno o più a reti associative di Enti del Terzo Settore;
  12. la tutela, la conservazione e il ripristino dell’ambiente naturale, degli ecosistemi e della biodiversità;
  13. la riduzione degli impatti antropici nelle aree naturalistiche;
  14. l’abolizione dell’attività venatoria e della pesca;
  15. il riconoscimento giuridico dello status di essere senziente per ogni animale;
  16. abolizione dell’uso degli Animali nell’attività circense, ed in ogni altra attività, ivi compreso l’accattonaggio e di ogni forma di sfruttamento e maltrattamento di Animali;
  17. una visione ecologica del rapporto tra l’essere umano e gli altri Animali non antropocentrico ed il rispetto e la protezione di tutti gli esseri viventi e dell’Ambiente.

Art. 5    Attività

  • CADAPA per la realizzazione degli scopi di cui all’art. 4 e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, opera attraverso campagne d’informazione e sensibilizzazione, iniziative di partecipazione di cittadine/i e comunità, realizzazione di progetti, produzione di pubblicazioni e materiale audiovisivo, iniziative d’informazione e formazione, attività di educazione formale, informale e non formale, promozione di iniziative ed attività nei diversi settori economici e si propone, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere le seguenti attività:

 

  1. organizzazione di referendum con ogni iniziativa e attività idonea nell’ambito dei successivi scopi sociali: in particolare potrà indire richiesta referendaria ex art. 75 Cost. e coltivarne il perseguimento ivi compresa ogni attività necessaria, qualora il referendum venga ammesso al voto, con ogni facoltà prevista dalle leggi elettorali. Per raggiungere il suo intento potrà svolgere propaganda, con attività che indicativamente, ma non esclusivamente, sarà rivolta negli ambiti e spazi radiotelevisivi pubblici e privati, sulla stampa, nel web, nei dibattiti, nelle reti social, con manifesti, mediante pubblicazioni, e tutto ciò a livello nazionale e locale, anche collaborando attivamente con facoltà di sinergie con altri Comitati o Associazione e Partiti Politici, aventi per scopo principale il sostegno al SI’ nel medesimo referendum e in attività consimili e compatibili.
  2. organizzazione di convegni, mostre, concerti, spettacoli e intrattenimenti musicali ed ogni altra attività associativa, lecita ed aderente ai fini di CADAPA;
  3. elaborazione di proposte di leggi e di regolamenti sui temi della tutela degli Animali e dell’Ambiente, nonché promozione di attività volte ad orientare le istituzioni, le forze sociali ed economiche verso legislazioni, programmi, accordi e progetti coerenti con gli scopi sociali. Predisporre progetto di legge volto ad escludere dalla supervisione dei centri di recupero degli animali selvatici e dalla protezione della fauna, ovvero di ogni altro tipo di animale, enti e associazioni venatorie, ovvero singoli cacciatori
  4. attivazione di tutte le azioni amministrative, civili e penali, utili per la tutela e la protezioni degli Animali e dell’Ambiente assumendo anche il ruolo di parte civile in osservanza delle norme vigenti;
  5. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, sportive o ricreative d’interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d’interesse generale;
  6. organizzazione e gestione di attività turistiche d’interesse sociale, culturale o religioso;
  7. promozione e organizzazione di campi di lavoro per il recupero di Animali feriti o abbandonati, il recupero ambientale, la bonifica di ambienti litoranei, il rimboschimento, il disinquinamento di aree urbane o agricole.
  8. Promozione della lotta al randagismo canino e felino mediante collaborazioni con enti e istituzioni pubbliche, organizzazione di servizi di sterilizzazione e assistenza veterinaria, partecipazione a bandi per la gestione di canili o altri ricoveri comunali e promozione di campagne di sensibilizzazione per incentivare l’affidamento degli animali abbandonati;
  9. produzione e diffusione, anche tramite attività commerciale a sensi del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117, di materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico e promozionale attinenti agli scopi sociali;
  10. svolgimento ed organizzazione di attività educative per le/gli student-esse/i delle scuole e delle università, corsi di formazione e aggiornamento per docenti ed educat-rici/ori, bandire borse di studio;
  11. organizzazione di qualsiasi attività utile per estendere la conoscenza dei problemi della tutela e protezione degli Animali e dell’Ambiente come a titolo di esempio gite, escursioni, campi scuola;
  12. promozione, diffusione e vendita di prodotti agricoli di origine vegetale biologica, anche tramite la gestione di punti vendita;
  13. produrre, distribuire, diffondere materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;
  14. compiere qualunque attività mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenuta utile o opportuna per raggiungere gli scopi sociali, nei modi e limiti consentiti dalle vigenti leggi;
  15. produrre stampati, anche periodici, materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente lo scopo sociale;
  16. svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi, seminari, assemblee, incontri, dibattiti, conferenze, convegni, anche all’estero, attinenti allo scopo sociale;
  17. gestire attività di carattere sociale, culturale, sportive, ed ogni altra attività promozionale sul territorio, nei luoghi di lavoro, nelle scuole, nelle Università, anche in collaborazione con gli enti pubblici o privati, atta ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale, anche con il tramite di convegni o periodici divulgativi dei temi attinenti lo scopo sociale;
  18. promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici di carattere animale, ecologico, ambientale, territoriale, antropologico e socio economico;
  19. svolgere attività di educazione ambientale e per la tutela degli Animali per il mondo della scuola, in ambito urbano e naturale, anche attraverso iniziative e campagne per estendere la conoscenza di zone d’interesse ambientale e naturalistico;
  20. promuovere esperienze associative fra bambini, la loro partecipazione alla difesa dell’Ambiente e della tutela degli Animali, favorendo il superamento di ogni forma di disagio infantile, di discriminazione sociale e culturale;
  21. diffondere l’informazione sulla valenza ambientale e sociale dell’agricoltura biologica e di qualità, realizzando iniziative contro pratiche agricole inquinanti, l’uso di pesticidi (prodotti fitosanitari) e l’introduzione degli Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
  22. promuovere e gestire aree naturali protette, oasi naturalistiche e di protezione della fauna, aree, siti e zone di importanza naturalistica e storico culturale, parchi urbani e suburbani e relative strutture;
  23. promuovere e organizzare ogni forma di volontariato attivo delle/dei cittadine/i, al fine di salvaguardare, recuperare e valorizzare il territorio ed i beni e le risorse naturali e culturali; organizzare campi di volontariato finalizzati, a puro titolo di esempio, al recupero ambientale e di aree di interesse archeologico e culturale, al risanamento di ambienti urbani e naturali, al rimboschimento, al disinquinamento di zone agricole e industrializzate, alla prevenzione degli incendi;
  24. promuovere attività dirette al benessere e alla tutela degli Animali, impegnandosi attivamente per contrastare ed impedire ogni crudeltà, o maltrattamento, sfruttamento, ovvero sottoposizione a sevizie, o comportamenti, ovvero fatiche, o lavori insopportabili per le caratteristiche etologiche di una determinata specie animale, anche qualora si tratti di un singolo animale, così come di un gruppo di essi;
  25. realizzare e/o gestire strutture operative territoriali e/o centri per Animali, anche qualora ceduti dagli allevatori durante o alla cessazione della loro attività, ovvero al fine di prendersi cura di esemplari oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca, in applicazione della legge 150/1992 e s.m.i., della legge 157/1992 e s.m.i. e della legge 189/2004 e s.m.i. e di ogni ulteriore norma a tutela degli Animali, anche promuovendo la modifica normativa finalizzata al finanziamento pubblico di tale attività. Potrà inoltre istituire e gestire strutture di ricovero di Animali anche di affezione;
  26. sviluppare e organizzare in proprio, anche in collaborazione con enti ed associazioni aventi fini istituzionali compatibili con quelli di CADAPA, il Servizio di Vigilanza Animale e Ambientale Volontaria, per brevità SVAA, per il rispetto delle norme a tutela degli animali (fauna ittica e selvatica, d’affezione e d’allevamento), della fauna, della flora, del suolo, dell’aria, dell’acqua, dell’ambiente e del paesaggio, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
  27. promuovere progetti, programmi e convenzioni regionali per la conservazione e la promozione di stili di vita e di consumo improntati alla parsimonia ed alla sobrietà dell’uso delle risorse naturali ed al riequilibrio della specie umana con la biosfera;
  28. stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, partecipare a bandi, gare pubbliche, concorsi e ogni altra modalità prevista dalla legge;
  29. utilizzare, per il raggiungimento dei fini sociali, gli strumenti giuridici e processuali che ritiene di volta in volta più idonei, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la presentazione di istanze, ricorsi, esposti, denunce e querele, atti di significazione di persona offesa, la costituzione di parte civile nei processi penali, l’instaurazione, la costituzione e l’intervento in giudizi civili, l’instaurazione, la costituzione e l’intervento nei giudizi amministrativi e contabili, l’instaurazione e la partecipazione a procedure arbitrali, di negoziazione assistita, di mediazione, la formulazione di diffide.
  • Le precedenti attività potranno essere svolte attraverso le seguenti azioni e modalità:
  1. raccogliere fondi nelle forme consentite dalle disposizioni di legge;
  2. favorire lo sviluppo di imprese sociali;
  3. partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, società di capitali, consorzi, comunque volti al perseguimento degli scopi statutari;
  4. instaurare contatti, collaborazioni, partenariati e convenzioni con enti o associazioni private ed enti o istituzioni pubbliche nazionali o internazionali che condividano le attività e finalità della associazione;
  5. compiere operazioni bancarie nonché richiedere sovvenzioni, fidi, contributi e mutui;
  • Al fine di garantire la più ampia partecipazione di genere, si riserva, nella composizione degli organi direttivi, un ragionevole numero minimo di cariche elettive e componenti al genere meno rappresentato;

 

Art. 6    Attività diverse

  • CADAPA, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
  • Nel caso CADAPA eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell’art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

 

SOCI, ORGANI SOCIALI, COMPITI E FUNZIONAMENTO

 

Art. 7  Volontari/e e attività di Volontariato

  • Le attività di cui negli articoli precedenti sono svolte da CADAPA, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai/dalle propri/e aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017);
  • CADAPA può assumere lavorat-rici/ori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare e specializzare l’attività da essa svolta. per il perseguimento delle finalità le/I soci/e possono solo ricevere rimborsi spese ai sensi del comma 3 dell’art.2 della Legge 266/91;
  • CADAPA deve iscrivere in un apposito registro i/le volontari/e, associati/e o non associati/e, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • Ogni forma di rapporto economico con CADAPA derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontari-e/o;
  • CADAPA ha l’obbligo di assicurare le/i propri/e volontarie/o ai sensi dell’art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..;
  • L’attività del/della volontario/a non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti/e beneficiari/e. Al/Alla volontario/a possono solo essere rimborsate da CADAPA le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei soci e socie;
  • Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo stabilito dall’organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell’art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
  • CADAPA può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l’attività da essa svolta. In ogni caso, il numero degli/delle lavorat-rici/ori impiegat-e/i nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero degli/delle volontari/e;

 

Art. 8   Soci e Socie

  1. Sono soci/e di CADAPA le persone fisiche e i Comitati Regionali, Provinciali, Territoriali ed Esteri, i Comitati delle Province autonome di Trento e Bolzano e i rappresentanti nominati dalle associazioni aderenti;
  2. Ai sensi dell’art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero degli/delle soci/e è illimitato;
  3. Possono fare parte dell’associazione tutte le persone fisiche o le associazioni [in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato] (solo per le associazioni costituite da persone giuridiche si può prevedere l’ammissione come associati di altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato (art.32 comma 2 del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.)) che condividono gli scopi e le finalità dell’Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione
  4. Tutti i/le soci/e maggiorenni possono essere elet­ti/e negli organismi sociali, di qualsiasi istanza e livello dell’associazione. Il voto può esprimersi anche per delega secondo le norme stabilite dall’Assemblea;
  5. L’iscrizione com­porta l’accettazione delle norme del presente Statuto e il versamento della quota associativa annuale;
  6. Pur esistendo varie categorie di associati con diverse caratteristiche, quali a titolo esemplifica­tivo ordinario, giovanile, sostenitore, collettivo, ecc., si garantisce una disciplina uniforme del rap­porto associativo, non incidendo esse sui diritti dei/delle soci/e;
  7. L’adesione a CADAPA è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all’art. 9;
  8. È espressamente esclusa la tempora­neità della partecipazione alla vita associativa.
  9. La quota è intrasmissibile e non rivalutabile. In casi straordinari, con il consenso degli organismi dirigenti nazionali, oltre che regio­nali, possono essere previste altre forme di tesseramento sociale;
  10. L’associat-a/o ha diritto di voto dal giorno successivo a quello di accoglimento della domanda di iscrizione.

 

Art. 9    Criteri di ammissione ed esclusione

  1. L’ammissione di un/a nuovo/a socio/a o associazione è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l’attività d’interesse generale svolta;
  2. L’ammissione di un/a nuovo/a socio/a o associazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell’interessata/o, contenente l’impegno della/del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell’ente. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto dell’istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda;
  3. La richiesta di ammissione di altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal/dalla corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un/a delegat-o/a che li rappresenti in seno all’ente stesso;
  4. Avverso l’eventuale rigetto dell’istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all’interessat-a/o entro 60 giorni dalla data della deliberazione, con annotazione nel libro soci;
  5. L’interessat-a/o potrà presentare ricorso entro i successivi 60 giorni all’Assemblea la quale si pronuncerà in modo definitivo nella sua prima convocazione utile;
  6. Il rigetto della domanda d’iscrizione deve essere comunicato per iscritto a mezzo di raccomandata a/r al domicilio, ovvero pec se possibile entro 60 giorni, specificandone i motivi e verrà annotata nel libro soci;
  7. Il Consiglio direttivo comunica l’ammissione alle/agli interessate/i e cura l’annotazione degli/delle nuove/i aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall’Assemblea.
  8. La qualità di socia/o è intrasmissibile.
  9. La qualità di socia/o si perde:
    1. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto a CADAPA, inviati a mezzo di raccomandata a/r al domicilio, ovvero pec se possibile;
    2. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi di CADAPA;
    3. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall’eventuale sollecito scritto;
    4. per morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività (in caso di associazione) o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);

 

  1. L’esclusione o la decadenza dei/delle soci/e è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione di un/a Associato/a, devono esser-gli/le contestati per iscritto gli addebiti che gli/le vengono mossi, consentendogli/le facoltà di replica;
  2. Perdono la qualità di socio/a per esclusione i/le soci/e che tengano condotte o comportamenti in contrasto coi principi e le finalità dell’associazione, delle norme statutarie, delle delibere dell’Assemblea o che ne danneggino gravemente l’immagine e gli obiettivi sociali;
  3. Il/la socio/a escluso/a ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea che si pronuncerà alla prima seduta utile;
  4. La perdita della qualifica di associato/a comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno del Comitato sia all’esterno per designazione o delega;
  5. In caso di comprovata urgenza, il/la Presidente può decidere la sospensione immediata della qualifica di socio/a, dandone immediata comunicazione al/la socio/a sospeso/a. Tale decisione andrà ratificata dalla Assemblea alla prima riunione utile entro 60 giorni che eventualmente può deliberare l’esclusione del/della socio/a. Qualora venga deliberato il provvedimento di esclusione dovrà esserne data immediata comunicazione al/la socio/a escluso/a;
  6. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un/a associato/a, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio del Comitato;
  7. Il Collegio dei Garanti può decidere sulla sospensione immediata del/della Presidente dalla qualifica di socio/a, dandone immediata comunicazione allo/a stesso/a. Tale decisione andrà ratificata dalla Assemblea alla prima riunione utile nella quale potrà essere deliberata l’esclusione. Qualora venga deliberato il provvedimento di esclusione dovrà esserne data immediata comunicazione al/la Presidente escluso/a, il quale potrà presentare ricorso entro i successivi 60 giorni all’Assemblea, la quale si pronuncerà in modo definitivo alla sua prima seduta utile;
  8. I/le soci/e espulsi/e per morosità, a seguito di esplicita richiesta, potranno essere riammessi/e, pagando la quota d’iscrizione;
  9. Ogni comunicazione di sospensione o esclusione dovrà essere immediatamente comunicata tramite estratto del verbale di sospensione o di esclusione inviato a mezzo email, pec, o raccomandata a/r, da inviarsi ai recapiti forniti all’atto della iscrizione del/della socio/a. La sospensione e\o la esclusione del/della Presidente dovranno essere inviati a mezzo di raccomandata a/r al domicilio, ovvero pec se possibile, da questi dichiarato all’atto di accettazione della nomina;
  10. Il/La socio/a dimissionario/a o escluso/a perde ogni diritto sulle quote versate e su qualunque altro versamento effettuato a qualunque titolo;
  11. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

 

Art. 10  Diritti e Doveri dei/delle Soci/e

  1. Tutti i/le soci/e godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita di CADAPA ed alla sua attività. In modo particolare:
  2. a) I/Le socie hanno diritto:
  3. a partecipare a tutte le attività e iniziative promosse da CADAPA, ricevendone informazioni e nonché di usufruire di tutte le strutture, dei servizi e delle prestazioni realizzate, e contribuire al buon funzionamento dell’organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
  4. di verificare nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti di CADAPA.
  • a consultare i libri sociali previa istanza da inoltrare al/alla Segretario/a almeno 20 giorni prima della data della consultazione medesima;
  1. di eleggere gli organi sociali e di essere eletti/e negli stessi;
  2. di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
  3. di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo;
  • a recedere da CADAPA.

 

  1. b) I/le soci/e sono obbligati:
  2. all’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
  3. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti di CADAPA
  • a non arrecare danni morali o materiali all’organizzazione;
  1. al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall’Assemblea dei soci;

 

Art. 11  Organi sociali

  1. Gli organi sociali di Cadapa sono:
  2. l’Assemblea dei Soci e Socie;
  3. il Consiglio Direttivo Nazionale;
  4. il Coordinamento delle Associazioni;
  5. l’Organo di Controllo;
  6. il Revisore Legale dei Conti;
  7. il Collegio dei Probiviri;
  8. il/la Presidente

 

 

Art. 12  Assemblea dei Soci e Socie

  1. L’Assemblea dei soci e socie è l’organo sovrano dell’Associazione, regola l’attività della stessa ed è composta da tutti/e i/le soci/e.
  2. L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno.
  3. L’Assemblea si riunisce su convocazione del/della Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) de-lle/gli associati/e aventi diritto di voto.
  4. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 10 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest’ultima deve avere luogo almeno a distanza di un giorno dalla prima.
  5. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli/le associati/e iscritti/e nel libro dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
  6. Ciascun associato/a dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro/a associato/a, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Nessun associato/a può rappresentare più di 3 associati/e se l’Associazione ha meno di 500 soci/e e 5 associati/e se l’Associazione ha più di 500 soci/e.
  7. Gli/Le associati/e possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato/a che partecipa e vota.
  8. L’Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente del Consiglio Direttivo o da altro/a socio/a appositamente eletto/a in sede assembleare. La/il segretario/a dell’Assemblea è designata/o dalla stessa Assemblea.
  9. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutte/i le/i soci/e.
  10. Le delibere assunte dall’assemblea vincolano tutti/e i/le soci/e anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal/dalla segretario/a dell’Assemblea e sottoscritto dallo/a stesso/a e dal/dalla Presidente.
  11. Nel caso in cui l’Associazione abbia un numero di associati/e non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati/e o di svolgimento dell’attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell’articolo 2540 Codice civile, in quanto compatibili.
  12. L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

 

 

Art. 13  Assemblea ordinaria dei Soci e Socie

  1. L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli/delle iscritti/e aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle/degli associate/i intervenute/i o rappresentate/i;
  2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità le/gli amministrat-rici/ori non votano;
  3. È consentita l’espressione del voto per delega. A ciascun/a delegato/a può essere conferita un massimo di tre deleghe
  4. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza delle/degli associate/i presenti o rappresentate/i;
  5. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario. In caso di comprovata necessità e/o impedimento, l’approvazione del bilancio può essere posticipata, comunque entro e non oltre i limiti fissati dalla normativa vigente;
  6. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio o rendiconto e in quelle che riguardano le loro precipue responsabilità, i/le componenti del Consiglio non hanno diritto di voto. Per le votazioni e l’elezione delle cariche sociali si procede mediante voto palese. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare agli atti assieme al verbale del dibattito, appositamente sottoscritto dal/dalla Presidente e dal/dalla Segretario/a dell’Assemblea.
  7. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli/alle associati/e ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.
  8. L’Assemblea ordinaria:

 

  1. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 117/2017;
  2. discute ed approva i programmi di attività;
  3. elegge tra i/le soci/e i/le componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li/le revoca;
  4. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l’eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni a CADAPA;
  5. delibera sulla responsabilità dei/delle componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  6. decide delle proposte all’ordine del giorno;
  7. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei/delle non eletti/e;
  8. approva l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
  9. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
  10. delibera sull’esclusione dei/delle soci/e;
  11. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
  12. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi/e associati/e;
  13. valuta le proposte del Consiglio Direttivo Nazionale;
  14. delega il Consiglio Direttivo Nazionale a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’Associazione stesso;
  15. determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli/le associati/e che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 3 del presente Statuto;
  16. delibera sull’esercizio e sull’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 del presente Statuto;
  17. approva le operazioni contrattuali di natura immobiliare e\o mobi­liare, richiedere mutui ipotecari, fideiussioni, leasing e affidamenti bancari;
  18. nomina e revoca i membri, ogni cinque anni, le cariche del Consiglio Direttivo Nazionale;
  19. modifica la denominazione sociale, la sede legale;
  20. nomina i/le componenti degli eventuali Organo di Controllo, Collegio dei Garanti e l’eventuale Revisore Legale dei conti;
  21. controlla l’applicazione e il rispetto dello Statuto e delle norme emanate dall’associazione;
  22. stabilisce le quote sociali annuali e il termine ultimo per il loro versamento;
  23. convoca annualmente l’Assemblea dei Comitati Regionali e Locali;
  24. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;
  25. istituisce eventuali altre sedi secondarie dell’Associazione;
  26. delibera l’apertura di delegazioni, uffici e circoli all’estero;

 

 

Art. 14  Assemblea straordinaria dei Soci e Socie

  1. La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’art. 12;
  2. Le Assemblee straordinarie possono essere convocate dal/dalla Presidente, dal/dalla Vice Presidente, dall’eventuale Presidente dell’Organo di Controllo, da n. 5 Presidenti Regionali e delle province Autonome di Trento e Bolzano, ovvero dal 10% dei/delle soci iscritti/e, che ne cureranno la redazione dell’ordine del giorno. La fissazione della convocazione verrà fatta pervenire dal/dalla Segretario/a ai/alle soci/e a mezzo di comunicazione via email, ovvero pec agli indirizzi indicati al momento della iscrizione;
  3. L’Assemblea straordinaria viene convocata:

 

  1. per deliberare lo scioglimento di CADAPA, per la devoluzione del patrimonio (secondo quanto previsto all’art. 41 del presente statuto ) occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei/delle soci/e .
  2. per approvare eventuali modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi dei/delle soci/e e con decisione deliberata a maggioranza dei/delle presenti sia in prima che in seconda convocazione.

 

 

Art. 15  Consiglio Direttivo Nazionale

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 fino ad un massimo di 11 consiglieri/e scelti fra i/le soci/e, che durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. Si applica l’articolo 2382 del codice civile.
  2. Fanno parte del Consiglio Direttivo Nazionale:
    1. Presidente,
    2. Vicepresidente,
    3. Tesoriere,
    4. Segretario/a,
    5. Consiglieri/e
    6. Rappresentanti delle Associazioni.

 

  1. In caso di morte, dimissioni o esclusione di/delle Consiglieri/e prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei/delle non eletti/e: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell’elenco degli/delle non eletti/e, o loro indisponibilità l’assemblea provvede alla surroga mediante elezione;
  2. Venendo meno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale eletti, entro 90 giorni viene convocata l’Assemblea affinché si provveda all’elezione dell’intera nuova compagine;
  3. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai/Alle Consiglieri/e possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto di CADAPA, entro il massimo stabilito dall’Assemblea dei soci e socie;
  4. Il/La candidato/a al Consiglio Direttivo, poiché rappresenta l’Associazione, deve praticare la scelta alimentare vegana e sostenere attivamente tutti gli ideali e le finalità di questa, compreso il veganismo, quale scelta etica e pratica di vita;
  5. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria di CADAPA, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

 

  1. attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
  2. attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  3. amministra il patrimonio dell’Associazione fatte salve le competenze di bilancio riservate all’Assemblea;
  4. attua le decisioni dell’Assemblea e definisce e persegue gli obiettivi associativi di CADAPA;
  5. redige e presenta all’Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii..;
  6. delibera sulle domande di nuove adesioni;
  7. sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione degli/delle soci/e;
  8. sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli/le associati/e e gli eventuali contributi straordinari;
  9. delibera i rimborsi previsti per gli/le associati/e che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 7 dello Statuto;
  10. redige il regolamento interno da proporre all’Assemblea dei soci;
  11. nomina i/le coordinat-rici/ori regionali, provinciali, territoriali ed esteri;
  12. determina la percentuale di quota associativa a favore dei Comitati Regionali e Provinciali;
  13. approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività del Comitato;
  14. propone l’esercizio e l’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 del presente Statuto;
  15. coordina le attività dei gruppi di lavoro e dei vari settori di intervento dell’Associazione;
  16. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli/le associati/e o esperti/e anche non soci/e, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
  17. conferisce procure generali e speciali, quando non di competenza esclusiva del/della Presidente;
  18. riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi/e soci/e;
  19. ratifica e/o respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal/dalla Presidente;
  20. deliberare in ordine all’affiliazione dei Comitati di cui all’art. 29;
  21. nomina le eventuali cariche all’interno del Consiglio Direttivo Nazionale, ovvero della compagine sociale.

 

  1. Responsabile delle attività Legali e Giudiziarie,
  2. Direttore Amministrativo,
  • Coordinatore Scientifico,
  1. Responsabile Editor e Piattaforme social,
  2. Responsabile Controllo-ricerca–supervisione-statistiche-resoconti,
  3. Responsabile Comunicati Stampa,
  • Responsabile Coordinamento Attivisti.
  • Responsabile dei rapporti istituzionali

 

  1. Le varie cariche potranno anche non essere elette tra i membri del Consiglio Direttivo Nazionale ma nominate tra i/le soci/e e potranno partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale, esponendo idee e progetti ma senza diritto di voto. Le varie cariche se saranno state elette tra i membri del Consiglio Direttivo Nazionale avranno diritto al voto

 

  1. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal/dalla Presidente o, in caso di sua assenza, dal/dalla Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo;
  2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal/dalla Presidente ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, su convocazione effettuata dal/dalla Presidente almeno tre gg. prima, a mezzo email o pec all’indirizzo indicato dal componente al momento della sua iscrizione oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due terzi dei componenti tramite mail o pec ed in questo caso il/la Presidente procede alla convocazioni entro 10 gg dalla richiesta;
  3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con tre giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo;
  4. Le riunioni possono avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione e l’espressione del voto può avvenire per via telematica, purché sia possibile verificare l’identità del/della componente che partecipa e vota. Il Consiglio Direttivo Nazionale è validamente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei componenti; in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti. Il consiglio delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del/della presidente;
  5. Per ogni seduta del Consiglio Direttivo, verrà redatto un verbale di riassuntivo della discussione e delle decisioni assunte, che, sottoscritto, dal/dalla Presidente e dal/dalla Segretario/a (anche con firma digitale da parte di uno od entrambe le persone), verrà conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo Nazionale, a disposizione dei/delle soci/e iscritti/e
  6. Il/La componente che per tre volte consecutive risulterà assente senza giustificato motivo verrà sospeso da ogni attività associativa per la durata di mesi sei da effettuarsi senza soluzione di continuità;
  7. Ogni componente del Consiglio Direttivo Nazionale ha facoltà di organizzare un gruppo di lavoro composto da soci/e del Comitato o da volontari/e non soci/e che coadiuvino il/la Responsabile nella attività specifica di questi;
  8. Il potere di rappresentanza attribuito agli/alle amministrat-ori/rici è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza;

 

Art. 16  Presidente

  1. Il/La Presidente è eletto/a dall’Assemblea dei soci e socie, rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile.
  2. Il/la Presidente:
    1. ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio;
    2. cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
    3. sovrintende a tutte le attività di CADAPA;
    4. ha la facoltà di aprire conti correnti per conto di CADAPA;
    5. ha la titolarità e disponibilità unitamente e congiuntamente al/la Tesoriere, della cassa sociale e ne può disporre per il conseguimento dei fini sociali;
    6. convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea;
    7. convoca e presiede gli organismi dirigenti e ne assicura il regolare funzionamento;
    8. convoca l’Assemblea dei soci;
    9. Il/la Presidente propone all’Assemblea i nominativi che andranno a comporre il Consiglio Direttivo Nazionale e le rispettive cariche;
  3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al/alla Vicepresidente;
  4. Il/la Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta atti di urgenza ed i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del/della Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo entro la successiva riunione.

 

Art. 17  Vice Presidente

  1. Il/la Vice Presidente sostituisce il/la Presidente in caso di suo impedimento, assumendone ogni competenza, così come indicata dall’art. 16 del presente Statuto;
  2. È nominato dall’Assemblea tra gli iscritti/e, rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile.

 

Art. 18  Tesoriere

  1. Il/la Tesoriere ha la titolarità e disponibilità, unitamente e congiuntamente al/la Presidente, della cassa sociale e ne può disporre per il conseguimento dei fini sociali.
  2. Vigila sulle determinazioni economiche dei Comitati Regionali e Provinciali richiedendo rendicontazione annuale degli incassi e degli investimenti, riferendone al Consiglio Direttivo Nazionale;
  3. È nominato/a dall’Assemblea tra gli/le iscritti/e, rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile;

 

Art. 19  Segretario/a

  1. Il/la Segretario/a esegue le disposizioni indicate dal/dalla Presidente e cura la tenuta dei libri sociali e del tesseramento soci/e;
  2. Assiste il/la Presidente in occasione delle assemblee ordinarie straordinarie dei/delle soci/e e ne redige il verbale;
  3. Assiste il/la Presidente alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale di cui pure redige verbale;
  4. È nominato/a dall’Assemblea tra gli/le iscritti/e e rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile.

 

Art. 20  Responsabile Attività Legali e Giudiziarie

  1. Il/la Responsabile delle Attività Legali e Giudiziarie deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale, riceve mandato direttamente dal/dalla Presidente. Dirige inoltre il Comitato dei Legali quando istituito;
  2. Fornisce consulenza sulle vicende giuridiche e giudiziarie inerenti l’oggetto sociale che vengono sottoposte di volta in volta da CADAPA;
  3. Fornisce consulenza per la parte contrattualistica necessaria per il perseguimento degli scopi sociali;
  4. È nominato/a dall’Assemblea tra gli/le iscritti/e, rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile.
  5. Viene scelto/a, se presente, tra gli/le iscritti/e che hanno una laurea in Giurisprudenza;

 

Art. 21  Direttore Amministrativo

  1. Organizza e coordina i servizi amministrativi, le attività di segreteria, gli indirizzi di posta elettronica;
  2. Fornisce informazioni via email e telefonicamente;
  3. Gestisce l’archivio dei documenti cartacei e telematici;
  4. Lavora in accordo e sotto la supervisione del/della Presidente, si interfaccia con i/le Responsabili di altre aree funzionali al fine di gestire la parte organizzativa-amministrativa;
  5. È nominato dall’Assemblea tra gli/le iscritti/e, rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile;

 

Art. 22  Coordinatore Scientifico

  1. Il/la Coordinatore scientifico esprime le posizioni del Comitato in seno alla comunità scientifica e sovrintende le attività di diffusione e pubblicazione delle informazioni scientifiche in sinergia con il/la Presidente;
  2. Decide in merito alle tematiche di ordine scientifico;
  3. Può nominare eventuali esperti/e a seconda della tematica e della competenza;
  4. È nominato dall’Assemblea tra gli/le iscritti/e, rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile.
  5. Viene scelto/a, se presente, tra gli/le iscritti/e, che hanno una laurea in materie scientifiche in tema Animali e/o Ambiente;

 

Art. 23  Responsabile Editor e Responsabile Piattaforme social

  1. Amministra le pagine social ed i siti web di CADAPA. Può modificare le impostazioni e la grafica dei siti e delle pagine social amministrate previa approvazioni del/della Presidente;
  2. È nominato/a dall’Assemblea tra gli/le iscritti/e, rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile.
  3. Viene scelto/a, se presente, tra gli/le iscritti/e, che hanno competenze in materia di informatica comunicazione social;

 

Art. 24  Responsabile Controllo-Ricerca–Supervisione-Statistiche-Resoconti

  1. Controlla e rendiconta i risultati ottenuti dalla attività di CADAPA e contribuisce a delineare le strategie ed i processi operativi per le attività dell’associazione;
  2. È nominato/a dall’Assemblea tra gli/le iscritti/e, rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile.

 

Art. 25  Responsabile Comunicati Stampa

  1. Il/La Responsabile Comunicati Stampa cura i contatti con i media di ogni tipo: in particolare in cooperazione con il/la Presidente comunica ai media le attività e le iniziative dell’Associazione;
  2. È nominato/a dall’Assemblea tra gli iscritti, rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile.

 

Art. 26  Responsabile Coordinamento Attivisti

  1. Il/La Responsabile Coordinamento Attivisti in collaborazione con il/la presidente gestirà gli/le attivisti/e in forma federalistica, relazionandosi in primis con i/le Responsabili Regionali o di zona, ovvero i/le Responsabili Provinciali per la miglior organizzazione della attività sociale sul territorio;
  2. Amministra e modera le attività di comunicazioni online, tramite messaggistica, dei/delle Soci/e di CADAPA e di ogni altro/a volontario/a ammesso/a alle messaggistica;
  3. Ha facoltà, previa consultazione con il/la Presidente di sospendere ogni componente dalle conversazioni nelle piattaforme telematiche, qualora quest’ultimo/a violi i principi statutari e di correttezza civile;
  4. È nominato/a dall’Assemblea tra gli iscritti, rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile.

 

Art.  27 responsabile dei rapporti istituzionali

  1. Il/la responsabile dei rapporti istituzionali In collaborazione con il/la Presidente gestirà i rapporti con le istituzioni Nazionali e/o Territoriali
  2. Coordina e collabora con le sedi regionali e/o provinciali e/o territoriali e/o esteri per i rapporti istituzionali territoriali.
  3. È nominato/a dall’Assemblea tra gli/le iscritti/e, rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile

 

Art. 28  Coordinamento delle Associazioni

  1. Ogni Associazione appartenente al Terzo Settore o senza scopo di lucro, può richiedere di essere iscritta a CADAPA con l’impegno del/della richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell’ente;
  2. L’ Associazione aderente sarà rappresentata dal/dalla Presidente dell’Associazione o dovrà nominare un/a suo/a delegato/a tra i/le propri/e soci/e a rappresentare l’Associazione nelle assemblee dei soci e socie e rimane in carica fino al recesso dell’incarico conferito dall’Associazione di appartenenza.
  3. La persona rappresentante dell’Associazione aderente potrà partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale, esponendo idee e progetti ma senza diritto di voto.
  4. La persona rappresentante dell’associazione aderente se sarà stato eletto/a tra i membri del Consiglio Direttivo Nazionale avrà diritto al voto.
  5. La persona rappresentante potrà in caso di elezioni essere eletta in qualsiasi carica si candidi ma dovrà rispettare lo statuto e i regolamenti di CADAPA.
  6. La persona rappresentante delle Associazioni aderenti è obbligata a rispettare lo statuto ed i regolamenti e le deliberazioni prese dagli organi sociali ed a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti di In caso contrario può essere esclusa dal Consiglio Direttivo e l’associazione aderente dovrà nominare un altro/a rappresentante tra i/le loro soci/e.

 

FUNZIONAMENTO, INCOMPATIBILITÀ E GARANZIE

 

Art 29 Coordinatore Regionale, Provinciale, Territoriale ed Estero

  1. Il/la coordinat-rice/ore regionale e/o provinciale e/o territoriale e/o estero è una socio/a che, su nomina del Consiglio Direttivo Nazionale, assume compiti di coordinamento di un gruppo di volontari/e locali di cui diventa responsabile nei confronti di CADAPA. L’ambito territoriale di competenza viene definito al momento della nomina e può essere a livello comunale, provinciale, regionale o estera;
  2. Il/la coordinat-rice/ore nominato/a dal Consiglio Direttivo Nazionale entra a far parte del Consiglio Direttivo del comitato regionale e/o provinciale e/o territoriale e/o estero, eletto/a da-i/lle soci/e del comitato, e collabora con il/la Presidente del comitato in rappresentanza di CADAPA.
  3. Rimane in carica 5 anni e può essere rieleggibile

 

Art. 30 Comitati Regionali, Provinciali, Territoriali ed esteri

  1. I Comitati regionali, provinciali, territoriali, esteri e i Comitati delle Province Autonome di Trento e Bolzano, sono una articolazione territoriale di CADAPA di cui sono soci;
  2. Il Consiglio Direttivo Nazionale determinerà ogni anno una quota della iscrizione soci/e a favore del Comitati regionali, provinciali, territoriali, esteri e i Comitati delle Province Autonome di Trento e Bolzano per il loro funzionamento sul territorio.
  3. I/Le soci/e dei Comitati regionali, provinciali, territoriali, esteri e i Comitati delle Province Autonome di Trento e Bolzano dovranno essere soci/e anche di CADAPA.
  4. E’ facoltà dei Comitati regionali, provinciali, territoriali, esteri e i Comitati delle Province Autonome di Trento e Bolzano ricevere sovvenzioni dagli/dalle iscritti/e di CADAPA che siano anche iscritti/e ai Comitati regionali, provinciali, territoriali, esteri e i Comitati delle Province Autonome di Trento e Bolzano; essi avranno facoltà di trattenere queste risorse economiche per il raggiungimento degli scopi sociali impegnandosi annualmente a rendicontare il/la Tesoriere Nazionale di quanto riscosso e impegnato nelle attività locali. Le somme ricevute ed investite in autonomia saranno inserite nel bilancio nazionale.
  5. I Comitati regionali, provinciali, territoriali, esteri e i Comitati delle Province Autonome di Trento e Bolzano sono autonomi per quanto concerne il loro ambito territoriale, si organizzano sul territorio regionale secondo autonome decisioni e operano secondo le finalità e gli intenti del presente Statuto. In particolari ambiti territoriali è possibile costituire organi­smi di coordinamento con carattere autonomo tra Comitati Provinciali e tra Comitati Regionali.
  6. Sono base associativa dei Comitati Regionali tutti i Comitati che ricadono nel proprio ambito territoriale. e che abbiano già ottenuto l’affiliazione a CADAPA a seguito di comunicazione da parte di CADAPA inviata al/la Presidente del Comitato Regionale che ne darà comunicazione al Consiglio Direttivo Nazionale previo parere consultivo.
  7. Sono base associativa dei Comitati delle Province Autonome di Trento e Bolzano le persone fisiche e i Comitati che ricadono nel proprio ambito territoriale e che abbiano già ottenuto l’affiliazione a CADAPA a seguito di comunicazione da parte di CADAPA inviata all’organo direttivo territoriale competente.
  8. Per costituire un nuovo Comitato Provinciale e Territoriale, è necessaria l’affiliazione a CADAPA, previo parere positivo del/della Presidente del Comitato Regionale di appartenenza. In caso di mancato consenso, i/le promot-ori/rici del nuovo Comitato possono ricorrere al Consiglio Direttivo Nazionale che si pronuncia in via definitiva sulla richiesta di affiliazione.
  9. CADAPA potrà attivare o disattivare, a seconda delle necessità, Comitati all’estero onde svolgere attività di promozione nonché di sviluppo, cooperazione ed incremento delle reti e relazioni internazionali.
  10. Il funzionamento dei comitati regionali, provinciali, territoriali, e i Comitati delle Province Autonome di Trento e Bolzano verrà stabilito attraverso un apposito regolamento approvato su proposta del Consiglio Nazionale all’Assemblea.
  11. Per costituire circoli all’estero è necessaria l’affiliazione a CADAPA, da rinnovare annualmente. I Comitati dell’Associazione all’estero operano in conformità allo statuto nazionale uniformato alla legislazione del paese estero di appartenenza.

 

 

Art. 31   Modalità di funzionamento dei Comitati Regionali, Provinciali, Territoriali ed esteri

  1. Gli Statuti dei Comitati regionali, provinciali, territoriali e i Comitati delle Province Autonome di Trento e Bolzano sono uniformati ai principi statutari di CADAPA. Gli statuti dei Comitati esteri sono uniformati in base alle legislazione del paese estero di appartenenza ma deve seguire gli scopi e finalità di quello italiano.
  2. Gli organi dirigenti collegiali dei Comitati regionali, provinciali, territoriali, esteri e i Comitati delle Province Autonome di Trento e Bolzano hanno modalità di elezione e svolgono com­piti analoghi a quelli dei corrispondenti organi nazionali in conformità al presente Statuto, fatta eccezione per l’Organo di Controllo, il Collegio dei Garanti ed il/la Revisore Legale dei Conti che restano esclusivamente di livello nazionale.
  3. Le nomine di ognuno dei/delle componenti Regionali dovranno uniformarsi per quanto possibile a quelle indicate dal presente Statuto, con particolare riferimento alla struttura del Consiglio Direttivo Nazionale.
  4. In caso di violazioni dei principi statutari, delle normative vigenti, delle deliberazioni assunte dall’Assemblea di CADAPA e/o di comportamenti comunque lesivi dell’integrità e del buon nome dell’associazione, su proposta motivata del Consiglio Direttivo Nazionale, l’Assemblea di CADAPA delibera lo scioglimento degli organismi dirigenti dei Comitati Regionali e\o Provinciali.
  5. Il Consiglio Direttivo Nazionale nella sua prima riunione successiva alla delibera di scioglimento degli organismi dirigenti dei Comitati Regionali e\o Provinciali, designa il/la Il/la coordinat-rice/ore regionale e/o provinciale e/o territoriale e/o estero, fornito/a di pieni poteri compreso quello della rappresentanza legale.
  6. Il/la coordinat-rice/ore ha il compito di garantire la continuità operativa del Comitato regionale e/o provinciale e/o territoriale e/o estero e di convocare l’Assemblea Regionale e\o Provinciale dei/delle soci/e per l’elezione dei nuovi organi direttivi da tenersi entro massimo sei mesi dal provvedimento di scioglimento.
  7. Con l’elezione dei nuovi organismi dirigenti Il/la coordinat-rice/ore rimane in seno al Consiglio direttivo con carica di consigliere.
  8. Avverso il provvedimento di scioglimento di cui al primo comma può essere proposto, entro trenta giorni dalla sua ricezione, ricorso al Collegio dei Garanti i quali decidono, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, per la conferma o l’annullamento del provvedimento. Il ricorso non ha effetti sospensivi

 

 

Art.32   Servizio di Vigilanza Animale e Ambientale

  1. CADAPA istituisce il Servizio di Vigilanza Animale e Ambientale, in breve SVAA, per il rispetto delle norme a tutela degli Animali (fauna selvatica e fauna ittica), della flora, del suolo, dell’aria, dell’acqua, dell’ambiente e del paesaggio, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti e per ogni altra vigilanza volontaria che la normativa dovesse novellare e/o istituire su questi temi.
  2. Le modalità di organizzazione e funzionamento del SVAA sono disciplinate da apposito Regolamento nazionale approvato dall’Assemblea.
  3. Il SVAA di CADAPA opera in autonomia e in stretto collegamento con gli organismi dirigenti dell’associazione locale e nazionale.
  4. L’organo regionale competente, secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e nel rispetto della legislazione regionale, nomina o partecipa alla nomina del responsabile del SVAA regionale.

 

Art. 33  Libri sociali

  1. L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:

 

  1. il libro “associati/e”;
  2. il libro “volontari”;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale;
  5. il libro delle entrate ed uscite;

 

  1. L’Associazione deve altresì tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo, qualora questo sia stato istituito.
  2. L’Associazione ha inoltre l’obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni del/della Revisore Legale dei conti, qualora questo sia stato/a istituito/a.
  3. L’Associazione deve infine tenere il registro dei/delle volontari/e che svolgono la loro attività in modo non occasionale ed ogni altra scrittura e libro richiesti dalle norme.

 

 

Art. 34  Organo di Controllo

  1. L’Assemblea, qualora l’Associazione superi per due esercizi consecutivi i limiti di cui all’art. 30 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un Organo di Controllo contabile, monocratico o collegiale; qualora l’Assemblea deliberi di dotarsi di un organo monocratico deve essere eletto/a un/a componente effettivo/a ed uno/a supplente. Entrambi devono essere scelti tra gli/le iscritti/e nell’apposito Registro dei Revisori legali, negli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro, oppure tra i/le professor-i/esse universitari/e di ruolo in materie economiche e giuridiche; non devono far parte della compagine associativa. Qualora l’Assemblea si doti di un organo collegiale lo stesso è composto da tre componenti effettivi/e e due supplenti, che non devono far parte della compagine associativa, di cui almeno un/a componente effettivo/a ed uno/a supplente devono essere scelti/e tra le categorie sopra indicate.
  2. In entrambi i casi, che sia organo monocratico o collegiale, si applica l’art. 2399 del Codice Civile in materia di cause d’ineleggibilità e di decadenza.
  3. Nel caso in cui l’organo di controllo sia scelto tra i/le soci/e, lo/a stesso/a non può essere retribuito/a.
  4. L’Organo di Controllo dura in carica per cinque esercizi e può essere rieletto.
  5. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato/a un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso, l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro
  6. I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d’ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere notizie agli/alle amministrat-rici/ori dell’Associazione circa l’andamento delle operazioni sociali o intorno a determinati affari.

 

Art. 35  Revisore Legale dei conti

  1. L’Assemblea, nei casi previsti dall’art. 31 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un Collegio.
  2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i/le soci/e, lo/a stesso/a non può essere retribuito/a. Non possono essere eletti/e revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo
  3. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il/la Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
  4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l’amministrazione dell’ASSOCIAZIONE, può assistere alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili
  5. Il/la Revisore Legale dei conti può coincidere con l’Organo di Controllo, qualora in quest’ultimo organismo almeno un componente effettivo sia iscritto nell’apposito Registro dei Revisori legali;
  6. Il/la Revisore Legale dei conti ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile dell’associazione, di esaminare in via preliminare i suoi bilanci e di redigere una relazione di accompagnamento ai medesimi.
  7. L’eventuale attività del/della Revisore Legale dei conti deve risultare da appositi verbali, riportati in un libro delle sue adunanze, nel quale devono essere riportate anche le relazioni di accompagnamento ai bilanci.

 

Art. 36   Collegio dei probiviri

  1. Il collegio dei probiviri, eletto dall’assemblea dei soci e socie, è composto da tre membri effettivi e da un supplente, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti, che devono essere scelti tra i non soci/e, sono rieleggibili.
  2. L’associazione o gli/le associati/e possono proporre ricorso al collegio dei probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell’atto che determina la controversia.
  3. Il collegio dei probiviri delibera in maniera definitiva, secondo i principi di equità e giustizia, sulle controversie insorte tra i/le soci/e, tra i/le soci/e ed il consiglio di amministrazione e tra i singoli componenti del consiglio e il consiglio di amministrazione stesso e tra le articolazioni territoriali. La decisione del collegio deve essere comunicata al/alla socio/a ed al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o via PEC. Adempiuta tale formalità il parere diventa esecutivo.

 

 

Art. 37  Presidente onorario

  1. Il/La Presidente Onorario può essere nominato/a dall’Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell’associazione.
  2. Il/la Presidente Onorario, se socio/a, ha tutti i diritti e i doveri degli/delle altri/e soci/e dell’Associazione.
  3. Il/La Presidente Onorario non ha ne la rappresentanza dell’associazione ne poteri direttivi o gestionali.

 

Art. 38  Patrimonio dell’Associazione

  1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che provengono all’Associazione a qualsiasi titolo da associati/e, privati, enti pubblici, tramite elargizioni o contributi destinati all’incremento del patrimonio.
  2. Il patrimonio è inoltre incrementato dalle quote annuali dei/delle soci/e e/o da altre contribuzioni supplementari degli/delle associati/e, qualora gli organi dirigenti preposti lo deliberino. Alle spese occorrenti per il funzionamento dell’Associazione si provvederà con le contribuzioni degli/delle associati/e e coi proventi delle attività associative.
  3. È fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili e avanzi di gestione delle attività fra gli/le associati/e, i/le collaborat-rici/ori, i/le dipendenti, i componenti degli organi associativi, anche dopo lo scioglimento del vincolo associativo e a terzi. Se conseguiti, utili e avanzi di gestione devono rafforzare la struttura patrimoniale dell’Associazione per meglio perseguire, e con durevolezza nel tempo, gli scopi associativi.
  4. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
  5. quote associative e i beni con esse acquistati;
  6. beni, contributi, erogazioni, sovvenzioni e/o donazioni conferiti dai/dalle soci/e o da terzi;
  7. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
  8. attività di raccolta fondi;
  9. donazioni e lasciti testamentari;
  10. proventi da attività d’interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo Settore;
  11. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e delle altre norme vigenti in materia;
  12. rendite patrimoniali;
  13. rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
  14. importi liquidati a qualsiasi titolo con provvedimenti giudiziari e/o con accordi conciliativi, anche redatti all’esito di procedure non contenziose;
  15. altre entrate, anche di natura commerciale, comunque compatibili coi principi e le finalità dell’Associazione.
  16. L’Associazione potrà reperire le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento dei suoi fini sia in Italia che all’estero, presso privati, Istituzioni e/o Enti pubblici.
  17. L’associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale e intestato al comitato.

 

 

Art. 39  Autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale dei Comitati

  1. I Comitati Regionali, provinciali, territoriali, i Comitati delle Province Autonome di Trento e Bolzano, e i Comitati all’estero, sono dotati di propria autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale e pertanto rispondono in proprio di qualsiasi obbligazione assunta verso terzi, ovvero scaturente da accordi stipulati nell’ambito di procedure di negoziazione assistita o di mediazione, nonché da provvedimenti giudiziali emessi in corso o all’esito di giudizi che i medesimi hanno subito ovvero intrapreso, o nei quali hanno espletato intervento, ovvero da fatti illeciti. A tal fine in caso di iniziative non concordate con il Consiglio Direttivo Nazionale ed in caso di spese imputate a  CADAPA, l’Associazione avrà facoltà di regresso nei confronti del legale rappresentante del Comitato Comitati Regionali, provinciali, territoriali, i Comitati delle Province Autonome di Trento e Bolzano,  e i Comitati all’estero, che con il suo comportamento omissivo o commissivo abbia provocato in danno a CADAPA.

 

Art. 40  Bilancio o Rendiconto

  1. L’esercizio sociale si svolge dal 1 gennaio, al 31 dicembre di ogni anno.
  2. Alla fine di ogni esercizio sociale l’Assemblea approva il bilancio o rendiconto entro il 30 aprile dell’anno successivo. In caso di comprovata necessità o impedimento, l’approvazione del bilancio o rendiconto può essere posticipata nel rispetto della normativa vigente.
  3. Il bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto finanziario per cassa, qualora i ricavi, le rendite, i proventi o entrate siano inferiori al limite previsto dall’art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017.
  4. Il bilancio o rendiconto viene presentato dal/dalla Presidente all’Assemblea per la sua discussione e approvazione.
  5. Il bilancio o rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione negli otto giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato/a, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

 

 

Art. 41  Scioglimento e devoluzione del patrimonio

  1. L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento di CADAPA con il voto favorevole di almeno tre quarti dei/delle soci/e aventi diritto di voto.
  2. In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
  3. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, di CADAPA, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
  4. Il suddetto parere è reso entra trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
  5. L’obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

 

Art.42   Regolamenti

  1. Il Consiglio Direttivo elabora e propone l’approvazione e la modifica dei Regolamenti relativi alla gestione dell’Associazione, sempre che tali Regolamenti non siano incompatibili o in contrasto con lo Statuto, e sentito il parere del Collegio dei Probiviri, li sottopone all’Assemblea dei soci e socie che li approva, modifica o abroga.

Art.43   libri sociali

  1. L’organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi di d.lgs.117 2017

 

Art. 44   Fonti normative

  1. Il funzionamento dell’Associazione è disciplinato, oltre che dal presente Statuto e dai regolamenti interni, dalle norme del Codice del Terzo Settore, dalla legislazione vigente in materia e dalle norme del Codice Civile relative alle associazioni.

 

Art. 45  Norme transitorie

  1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.