STATUTO “COMITATO REFERENDUM SI ABOLIAMO LA CACCIA”
Art. 1 COSTITUZIONE. E’ costituito il Comitato denominato “COMITATO REFERENDUM SI ABOLIAMO LA CACCIA“ più avanti per brevità chiamato “Comitato”.
Art. 2 OGGETTO. Il Comitato è apolitico e apartitico, non ha fini di lucro, e opera per il perseguimento della vittoria del SI’ nel voto al Referendum popolare previsto nella data decisa dalla Corte Costituzionale, in quanto:
a) oggi più che mai, è eticamente inaccettabile uccidere per divertimento;
b) Perché la società italiana ha maturato, da anni, una cultura nuova, di rispetto per gli animali.
c) Perché la caccia comporta un devastante disturbo biologico su tutte le specie, anche quelle che non sono oggetto di spari, in quanto sconvolge i normali ritmi di vita, compresa la possibilità di ricerca del cibo.
d) Perché la caccia continua ad inquinare l’ambiente
e) Perché nella sola stagione venatoria, dal 1° settembre al 31 gennaio, nella stagione venatoria 2019 – 2020, vi sono state 91 vittime umane di cui 27 morti e 64 feriti. Di questi 76 in ambito venatorio di cui 8 feriti non cacciatori più 20 morti e 48 feriti cacciatori, colpite da armi di portata devastante, come quelle impiegate nella caccia al cinghiale: un problema di sicurezza per la pubblica incolumità.
Il Comitato potrà procedere con l’organizzazione di referendum con ogni iniziativa e attività idonea.
Il Comitato per raggiungere il suo intento potrà svolgere propaganda, con attività che indicativamente, ma non esclusivamente, sarà rivolta negli ambiti e spazi radiotelevisivi pubblici e privati, sulla stampa, nel web, nei dibattiti, nelle reti social, con manifesti, mediante pubblicazioni, e tutto ciò a livello nazionale e locale, anche collaborando attivamente con facoltà di sinergie con altri Comitati aventi per scopo principale il sostegno al SI’ nel medesimo referendum e in attività consimili e compatibili.
Il Comitato potrà organizzare convegni, mostre, concerti, spettacoli e intrattenimenti musicali ed ogni altra attività associativa, lecita ed aderente ai fini del Comitato.
Il Comitato potrà svolgere quelle attività di natura commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria che si rendessero utili per la raccolta di risorse da impiegare nel conseguimento dell’oggetto sociale.
Art. 3 SEDE. Il Comitato ha sede in Varallo (VC) Via al Lavatoio n. 4/C
ed assume come indirizzo
– email: comitato@referendumsiaboliamolacaccia.it ,
– pec: comitato@pec.referendumsiaboliamolacaccia.it
– sito web: www.referendumsiaboliamolacaccia.it od altro che sarà deciso dal Consiglio Direttivo.
Art. 4 SOCI. I Soci del Comitato sono distinti in Soci Fondatori e Soci Aderenti, i cui nomi e indirizzi sono conservati in un apposito Elenco Soci. I Soci Fondatori sono quelli risultanti dalla dichiarazione costitutiva e quelli cooptati secondo l’art.8 dello Statuto. I Soci Aderenti sono le persone fisiche cittadine dell’Unione Europea o regolarmente soggiornanti in Italia, gli enti, le persone giuridiche e non, che siano accettate secondo le procedure dell’art.11. Tutti i soci del Comitato sono tenuti a comportamenti di irreprensibile civiltà, sia nei confronti degli altri soci sia dei terzi, ed al rispetto dei principi e delle norme contenuti nel presente statuto.
Art. 5 ORGANI. Gli organi del Comitato sono:
A) L’Assemblea dei Soci Fondatori,
B) il Consiglio Direttivo
C) Il Presidente
D) Il Collegio dei Revisori
Tutti gli organi sociali di cui alle lettere A, B, C, svolgono la propria attività a titolo gratuito, salvo gli eventuali rimborsi spese.
Art. 6 ASSEMBLEA. L’Assemblea dei Soci Fondatori è l’organo di indirizzo del Comitato, redige il Manifesto di riferimento generale apportandovi anche le riformulazioni ritenute opportune, elegge tra i Soci il Consiglio Direttivo fissandone il numero dei componenti e la durata, nomina il Collegio dei Revisori, se nominato, delibera sulle cooptazioni di altri Soci Fondatori, approva il bilancio e i rendiconti finanziari, emana regolamenti inerenti lo svolgimento della vita interna e delle attività esterne, ha la facoltà di procedere al cambio della sede sociale e costituire corrispondenti comitati territoriali determinandone l’ambito e il quadro funzionale.
L’assemblea delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento del Comitato e su tutto quant’altro ad essa demandato per legge o statuto.
Art. 7 ASSEMBLEA SEGUE. L’Assemblea dei Soci Fondatori è convocata dal Presidente a mezzo lettera raccomandata o altro metodo quale e-mail o che comunque permetta la prova della ricezione, o pubblicazione sul sito dell’Associazione, contenente l’ordine del giorno, da spedirsi all’indirizzo risultante dall’Elenco Soci o pubblicarsi sul sito almeno tre giorni prima della data fissata per il suo svolgimento. L’assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. L’Assemblea dei Soci Fondatori deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Soci Fondatori o il Collegio dei Revisori, se nominato. L’Assemblea dei Soci Fondatori, purché regolarmente convocata, è comunque costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti di persona o per delega (con il massimo di una delega per Socio) oppure tramite streaming o altri sistemi analogici o digitali qualora attivati. Ogni Socio Fondatore ha diritto ad un voto che sarà esercitato direttamente o mediante il rispettivo rappresentante munito di delega oppure mediante espressione via streaming qualora attivato. L’assemblea delibera con le maggioranze previste dall’art 21 del Codice Civile.
Art. 8 COOPTAZIONE SOCI FONDATORI. L’Assemblea dei Soci Fondatori, previa iscrizione all’ordine del giorno e con una maggioranza di 4 / 5 dei suoi componenti può cooptare quali Soci Fondatori persone fisiche, enti, società, gruppi, associazioni, movimenti o partiti politici che siano retti da uno statuto democratico e compatibili con le finalità e principi anche associativi del presente Comitato, e che abbiano formalmente deliberato di impegnarsi nella costruzione del Comitato.
Art. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO. Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria delle attività del Comitato nel rispetto degli indirizzi decisi dall’Assemblea dei Soci Fondatori, è titolare della rappresentanza del Comitato, attribuisce e revoca singoli incarichi interni e di rappresentanza esterna, compreso quello per gli adempimenti di propaganda sui mezzi in sede nazionale o locale e quello per la costituzione in giudizio, redige il progetto di bilancio e dei rendiconti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci Fondatori, delibera sulla ammissione di Soci Aderenti, provvede alla convocazione dell’Assemblea dei Soci Fondatori nei casi previsti dallo Statuto o quando lo ritenga opportuno. Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente Vicario, il segretario e il Tesoriere.
Art. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO SEGUE. Dopo la prima nomina effettuata nell’atto costitutivo, il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei Soci previa determinazione del numero delle categorie dei suoi componenti ed è composta, da rappresentanti dei Soci Fondatori e da Soci Aderenti. Il Consiglio Direttivo può sempre essere revocato con delibera dell’Assemblea dei Soci Fondatori anche in assenza di giusta causa, nulla è dovuto a titolo di risarcimento al componente del Consiglio Direttivo revocato. Il Consiglio Direttivo rimarrà in carica per un periodo non superiore ai tre esercizi.
Art. 11 SOCI ADERENTI. Il Consiglio Direttivo, previa iscrizione all’ordine del giorno e con una maggioranza di 2/3 dei votanti, delibera l’accettazione quali Soci Aderenti delle persone che ne abbiano fatto richiesta impegnandosi formalmente a sostenere il Comitato.
Art. 12 SVOLGIMENTO ASSEMBLEE. I Soci Aderenti possono prendere parte quali osservatori alle riunioni dell’Assemblea dei Soci Fondatori. L’Assemblea dei Soci Fondatori si svolgerà mediante contestuale partecipazione fisica ed anche collegamento in streaming o altri sistemi analogici o digitali in tempo reale. Il Presidente può invitare alle riunioni della Assemblea dei soci Fondatori dei non Soci attribuendo anche diritto di parola.
Art. 13 IL PRESIDENTE. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea dei Soci Fondatori e del Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente il Comitato nei confronti dei terzi e in giudizio e cura l’esecuzione delle deliberazioni degli organi associativi. In caso di sua assenza o impedimento, i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente Vicario. Nel caso in cui il Presidente, a sua discrezione, ravvisi una qualche necessità che abbia carattere di particolare urgenza, egli stesso può assumere, nell’interesse del Comitato, tutti i provvedimenti altrimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli poi a ratifica alla prima riunione utile.
Art. 14 IL COLLEGIO DEI REVISORI. Il Collegio dei Revisori, se nominato, può essere composto da uno o tre membri effettivi, eletti dalla Assemblea dei Soci Fondatori, anche al di fuori del proprio ambito, tra persone che abbiano particolare competenza in materia amministrativa, contabile o giuridica.
Art. 15 RISORSE ECONOMICHE. Il Comitato raccoglie i fondi necessari alla realizzazione dei suoi scopi mediante la contribuzione dei Soci, le liberalità, anche testamentarie, a suo favore, le contribuzioni di persone o enti, i ricavi delle iniziative realizzate, gli avanzi di gestione di attività commerciali eventualmente svolte, i rimborsi e i contributi elettorali, ogni altro provento.
Art. 16 ESERCIZIO SOCIALE. L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 giorni dalla fine dell’esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Soci Fondatori. Gli avanzi di gestione nonché le riserve non verranno distribuiti neppure indirettamente durante la vita del Comitato, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno utilizzati dal Comitato per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 17 COSTITUZIONE ORGANISMI. Con determinazione del Consiglio Direttivo e nei modi da questo indicati, possono essere costituiti associazioni od organismi che siano emanazione locale del Comitato REFERENDUM SI ABOLIAMO LA CACCIA onde potenziare il sostegno operativo alla campagna da esso svolta.
Art. 18 ESCLUSIONE SOCI. L’Assemblea dei Soci Fondatori, previa iscrizione all’ordine del giorno e con una maggioranza di 4 / 5 dei suoi componenti, può deliberare l’esclusione di quei Soci Fondatori o di quei Soci Aderenti che a suo insindacabile giudizio risultassero non essere più in possesso dei requisiti per essere Soci o per aver contravvenuto alle norme del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità. Il Socio Fondatore o il Socio Aderente che sia stato escluso non può vantare alcun diritto anche pregresso sulle attività o sul patrimonio del Comitato.
Art. 19 DURATA Il COMITATO REFERENDUM SI ABOLIAMO LA CACCIA ha la durata fino a sessanta giorni successivi alla data di celebrazione del Referendum sul taglio di cui all’art. 2, durata che si intende comunque prorogata fino a delibera contraria dell’Assemblea dei Soci Fondatori.
Art. 20 SCIOGLIMENTO. Lo scioglimento del Comitato è deliberato dall’Assemblea dei Soci Fondatori, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 21 RINVIO ALLA LEGGE. Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile in genere e del Codice di Procedura Civile sull’arbitrato; per le norme di procedura e di votazione si fa riferimento al regolamento del Senato della Repubblica in quanto applicabile.
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