I due quesiti referendari da firmare sono i seguenti:

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n.352, si annuncia di voler promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori prescritte per la seguente richiesta di referendum di cui all’art. 75 della Costituzione:
«Volete Voi che sia abrogata la legge 11 febbraio 1992, n. 157, “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, limitatamente a:
Art. 1 – Fauna selvatica,
comma 1-bis, limitatamente alle parole “o adeguare” e limitatamente alle parole “, fatte salve le finalita’ di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a) primo e secondo trattino, della stessa direttiva”;
comma 2, abrogato;
comma 3, limitatamente alle parole “Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera f),della legge 8 giugno 1990, n. 142.”;
comma 7, limitatamente alle parole “e sentiti il Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale di cui all’articolo 8”;
Art. 2 – Oggetto della tutela,
comma 2, abrogato;
Art. 4 – Cattura temporanea e inanellamento,
comma 3, limitatamente alle parole “e per la cessione ai fini di richiamo”;
comma 4, limitatamente alle parole “La cattura per la cessione a fini di richiamo e’ consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello;tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio.” e “appartenenti ad altre specie”;
comma 5, limitatamente alle parole “abbatte, cattura o”;
Art. 5 – Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi,
comma 1, abrogato;
comma 2, abrogato;
comma 3, abrogato;
comma 3-bis, abrogato;
comma 3-ter, abrogato;
comma 4, abrogato;
comma 5, abrogato;
comma 6, abrogato;
comma 7, limitatamente alle parole “che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia”;
comma 8, abrogato;
Art 6 – Tassidermia,
comma 1, limitatamente alle parole “e trofei”;
comma 2, limitatamente alle parole “o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione”;
comma 3, limitatamente alle parole “o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio”;
Art. 8 – Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale,abrogato;
Art. 9 – Funzioni amministrative, abrogato;
Art. 10, limitatamente alle parole nel titolo “-venatori”,
comma 1, limitatamente alle parole “-venatoria” e “e la regolamentazione del prelievo venatorio”;
comma 3, limitatamente alle parole “In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l’attivita’ venatoria anche per effetto di altri leggi o disposizioni.”;
comma 5, abrogato;
comma 6, limitatamente alle parole “della caccia,”;
comma 7, limitatamente alle parole “-venatori.” e “e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali”;
comma 8, limitatamente alle parole “-venatori”;
comma 8, lettera d), abrogato;
comma 8, lettera e), abrogato;
comma 8, lettera h), abrogato;
comma 10, limitatamente alle parole “-venatoria”;
comma 11, limitatamente alle parole “-venatoria”;
comma 12, abrogato;
comma 17, abrogato;
Art. 11 – Zona faunistica delle Alpi,
comma 2, limitatamente alle parole “e disciplinare l’attivita’ venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali”;
Art 12 – Esercizio dell’attivita’ venatoria,
comma 1, abrogato;
comma 2, limitatamente alle parole “o alla cattura” e “mediante l’impiego dei mezzi di cui all’articolo 13”;
comma 4, limitatamente alle parole “altro”;
comma 5, abrogato;
comma 6, abrogato;
comma 7, abrogato;
comma 8, abrogato;
comma 9, abrogato;
comma 10, abrogato;
comma 11, abrogato;
comma 12, abrogato;
comma 12-bis, abrogato;
Art. 13 – Mezzi per l’esercizio dell’attivita’ venatoria,abrogato;
Art. 14, limitatamente alle parole nel titolo “della caccia”,
comma 1, abrogato;
comma 2, abrogato;
comma 3, abrogato;
comma 4, abrogato;
comma 5, abrogato;
comma 6, abrogato;
comma 7, abrogato;
comma 8, abrogato;
comma 9, limitatamente alle parole “, dei cacciatori” e “-venatorie” e “compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre, sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l’accesso”;
comma 10, limitatamente alle parole “degli ambiti territoriali di caccia” e “in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti,” e “delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti e’ costituito” e “il 20 per cento”;
comma 11, limitatamente alle parole “Negli ambiti territoriali di caccia”;
comma 12, abrogato;
comma 13, abrogato;
comma 14, limitatamente alle parole “di caccia” e “e dall’esercizio dell’attivita’ venatoria”;
comma 16, abrogato;
comma 17, limitatamente alle parole “-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densita’ venatoria, nonche’ alla regolamentazione per l’esercizio di caccia nel territorio di competenza”;
Art. 15, limitatamente alle parole nel titolo “Utilizzazione dei fondi ai fini della” e “programmata”,
comma 1, abrogato;
comma 2, abrogato;
comma 3, abrogato;
comma 4, abrogato;
comma 5, abrogato;
comma 6, limitatamente alle parole “della caccia” e “fino al venir meno delle ragioni del divieto”;
comma 7, abrogato;
comma 8, limitatamente alle parole “nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d’acqua perenni il cui letto abbia la profondita’ di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intendera’ successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse”;
comma 9, abrogato;
comma 10, abrogato;
comma 11, abrogato;
Art. 16 – Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie, abrogato;
Art. 17 – Allevamenti,
comma 1, limitatamente alle parole “alimentare,” e “, ornamentale”;
comma 2, abrogato;
comma 4, abrogato;
Art. 18 – Specie cacciabili e periodi di attivita’ venatoria, abrogato;
Art. 19–abrogato;
Art. 19-bis abrogato;
Art. 19-ter abrogato;
Art. 21 – Divieti,
comma 1a, limitatamente alle parole “nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attivita’ sportive”;
comma 1b, limitatamente alle parole “Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell’articolo 22, comma 6, della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo all’eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 32, comma 3, della legge medesima;”;
comma 1c, limitatamente alle parole “ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica”;
comma 1d, limitatamente alle parole “, purche’ dette zone siano delimitate da tabelle, esenti da tasse indicanti il divieto”;
comma 1e, limitatamente alle parole “nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;”;
comma 1f, abrogato;
comma 1g, abrogato;
comma 1h, limitatamente alle parole “a rastrello in piu’ di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, cafandri o tute impermeabili da sommozzatore”;
comma 1i, abrogato
comma 1l, abrogato;
comma 1m, abrogato;
comma 1n, limitatamente alle parole “in tutto o nella maggior parte”;
comma 1p, limitatamente alle parole “, al di fuori dei casi previsti dall’articolo 5”;
comma 1q, abrogato;
comma 1r, abrogato;
comma 1s, abrogato;
comma 1t, limitatamente alle parole “non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico”;
comma 1u, limitatamente alle parole “usare munizione spezzata nella”;
comma 1aa, limitatamente alle parole “a partire dal 10 gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 8, lettera e)”;
comma 1bb, limitatamente alle parole “, ad eccezione delle seguenti: germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus)”;
comma 1cc, limitatamente alle parole “, non provenienti da allevamenti,”;
comma 1ee, limitatamente alle parole “, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalita’ previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia”;
comma 1ff, abrogato;
comma 2, abrogato;
comma 3, limitatamente alle parole “interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi”;
Art. 22 – Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all’esercizio venatorio, abrogato;
Art. 23 -Tasse di concessione regionale,
comma 1, limitatamente alle parole “, per il rilascio dell’abilitazione all’esercizio venatorio di cui all’articolo 22”;
comma 2, abrogato;
comma 3, abrogato;
comma 5, limitatamente alle parole “Gli appostamenti fissi,” e “-venatorie” e “-venatorie”;
Art. 24 – Fondo presso il Ministero del tesoro,
comma 2a, abrogato;
comma 2b, limitatamente alle parole “1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della”;
comma 2c, abrogato;
comma 3, abrogato;
comma 4, abrogato;
Art. 26, limitatamente alle parole nel titolo “e dall’attivita’ venatoria”,
comma 1, limitatamente alle parole “in particolare da quella protetta, e dall’attivita’ venatoria,”;
comma 2, limitatamente alle parole “e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative”;
Art. 27, limitatamente alle parole nel titolo “venatoria”,
comma 1a, limitatamente alle parole “le armi da caccia di cui all’articolo 13 nonche'”, e “Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformita’ al regolamento di cui all’articolo 5,comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65”;
comma 1b, limitatamente alle parole “venatorie,” e “presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale”;
comma 4, limitatamente alle parole “venatorie,”;
comma 5, limitatamente alle parole “nell’ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie e’ vietato l’esercizio venatorio”;
comma 6, limitatamente alle parole “sull’esercizio venatorio”;
comma 7, limitatamente alle parole “,venatorie”;
comma 9, abrogato;
Art. 28, limitatamente alle parole nel titolo “venatoria”,
comma 1, abrogato;
comma 2, limitatamente alle parole “con esclusione” e “autorizzati”;
comma 3, limitatamente alle parole “alla disciplina dell’attivita’ venatoria” e “tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui e’ contestata l’infrazione ove si accerti successivamente che l’illecito non sussiste; se, al contrario, l’illecito sussiste”;
comma 4, limitatamente alle parole “consegna o della”;
comma 6, abrogato;
Art. 29 -Agenti dipendenti degli enti locali,
comma 1, limitatamente alle parole “venatoria”;
Art. 30 -Sanzioni penali,
comma 1 abrogato;
comma 2 limitatamente alle parole “in materia di imbalsamazione e tassidermia” e “le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalita’ di sospensione e revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attivita’ di tassidermia e imbalsamazione”;
comma 3 abrogato;
comma 4 abrogato;
Art. 31 -Sanzioni amministrative, abrogato;
Art. 32 -Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell’esercizio, abrogato;
Art. 33 – Rapporti sull’attivita’ di vigilanza,
comma 1,limitatamente alle parole “di cui all’articolo 9”;
Art. 34 – Associazioni venatorie, abrogato;
Art. 35, Relazione sullo stato di attuazione della legge
comma 1, limitatamente alle parole “venatoria 1994-1995”;
Art. 36, Disposizioni transitorie
comma 1, abrogato;
comma 2, abrogato;
comma 3, limitatamente alle parole “appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dalla presente legge”;
comma 4, abrogato;
comma 5, limitatamente alle parole “nella stagione venatoria 1994-1995”;
Art. 37 – Disposizioni finali,
comma 3, limitatamente alle parole “in materia di caccia “».

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n.352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 25 ottobre 2022, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori prescritte per la seguente richiesta di referendum di cui all’art. 75 della Costituzione:
«Volete Voi abrogare l’art. 842 del codice civile, approvato con r.d. del 16 marzo 1942, n. 262 limitatamente nelle parole:
“Il proprietario di un fondo non puo’ impedire che vi si entri per l’esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno. Egli puo’ sempre opporsi a chi non e’ munito della licenza rilasciata dall’autorita’”?».

In caso di vittoria del nostro referendum questa sarebbe la nuova versione della legge 157
NUOVA LEGGE 157 DEL 2024
Art 1. La fauna selvatica e’ patrimonio indisponibile dello Stato ed e’ tutelata nell’interesse della comunita’ nazionale ed internazionale.
1-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano le misure necessarie per mantenere le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei lorohabitat
3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformita’ alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.
4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e
della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503.
5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 70/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell’avifauna, segnalate dall’Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all’articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi; provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi ((, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 2, e in conformità agli articoli 3 e 4 della direttiva 2009/147/CE»)). ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2013, N. 97)).
In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d’intesa, il Ministro dell’agricoltura e delle foreste e il Ministro dell’ambiente.
5-bis. Le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, per quanto possibile, anche per gli
habitat esterni alle zone di protezione speciale. Le regioni e le province autonome provvedono al-l’ attuazione del presente comma nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro dell’agricoltura e delle foreste e al Ministro dell’ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.
7. Ai sensi dell’articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro dell’agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell’ambiente, verifica, con la collaborazione delle regioni e delle province autonome e l’Istituto nazionale per la fauna selvatica, lo stato di conformità della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee volti alla conservazione della fauna selvatica.
.((7.1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette periodicamente alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili sull’applicazione pratica della presente legge e delle altre norme vigenti in materia, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 2009/147/CE)).
7-bis. Lo Stato incoraggia le ricerche, i monitoraggi e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l’utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1 della citata direttiva 2009/147/ CE, con particolare attenzione agli argomenti elencati nell’allegato V annesso alla medesima direttiva. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri competenti, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni necessarie al coordinamento delle ricerche e dei lavori riguardanti la protezione, la gestione e l’utilizzazione delle specie di uccelli di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita’ di trasmissione e la tipologia delle informazioni che le regioni sono tenute a comunicare. All’attuazione del presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 2.
(Oggetto della tutela)
1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:
a) mammiferi: lupo (Canis lupus), sciacallo dorato (Canis aureus), orso (Ursus arctos), martora (Martes martes), puzzola (Mustela putorius), lontra (Lutra lutra), gatto selvatico (Felis sylvestris), lince (Lynx lynx), foca monaca (Monachus monachus), tutte le specie
di cetacei (Cetacea), cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus), camoscio d’Abruzzo (Rupicapra pyrenaica);
b) uccelli: marangone minore (Phalacrocorax pigmeus), marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), tutte le specie di pellicani (Pelecanidae), tarabuso (Botaurus stellaris), tutte le specie di cicogne (Ciconiidae), spatola (Platalea leucorodia), mignattaio (Plegadis falcinellus), fenicottero (Phoenicopterus ruber), cigno reale (Cygnus olor), cigno selvatico (Cygnus cygnus), volpoca (Tadorna tadorna), fistione turco (Netta rufina), gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), tutte le specie di rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes), pollo sultano (Porphyrio porphyrio), otarda (Otis tarda), gallina prataiola (Tetrax tetrax), gru (Grus grus), piviere tortolino (Eudromias morinellus), avocetta (Recurvirostra avosetta),
cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus), occhione (Burhinus oedicnemus), pernice di mare (Glareola pratincola), gabbiano corso (Larus audouinii), gabbiano corallino (Larus melanocephalus), gabbiano roseo (Larus genei), sterna zampenere (Gelochelidon nilotica), sterna maggiore (Sterna caspia), tutte le specie di rapaci notturni (Strigiformes), ghiandaia marina (Coracias garrulus), tutte le specie di picchi (Picidae), gracchio corallino (Pyrrhocorax
pyrrhocorax);
c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.
3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, e’ affidato al Ministro dei trasporti.
Art. 3.
(Divieto di uccellagione)
1. E’ vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonche’ il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
Art. 4
Cattura temporanea e inanellamento
1. Le regioni, su parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle universita’ e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l’utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonchè il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
2. L’attivita’ di cattura temporanea per l’inanellamento degli uccelli a scopo scientifico e’ organizzata e ocordinata sull’intero territorio nazionale dall’Istituto nazionale per la fauna selvatica; tale attivita’ funge da schema nazionale di inanellamento in seno all’Unione europea per l’inanellamento (EURING). L’attivita’ di inanellamento puo’ essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica; l’espressione di tale parere e’ subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.
((3. L’attivita’ di cattura per l’inanellamento puo’ essere svolta esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura che non sono vietati ai sensi dell’allegato IV alla direttiva 2009/147/CE da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall’ISPRA. L’autorizzazione alla gestione di tali impianti e’ concessa dalle regioni su parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il quale svolge altresi’ compiti di controllo e di certificazione dell’attivita’ svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attivita’)).
4. Gli esemplari eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati.
5. E’ fatto obbligo a chiunque rinviene uccelli inanellati di darne notizia all’Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio e’ avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.
6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficolta’.
Art. 5.
(Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi)
7. E’ vietato l’uso di richiami
9. E’ vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l’attivita’ venatoria.
Art. 6.
(Tassidermia)
1. Le regioni, sulla base di apposito regolamento, disciplinano l’attivita’ di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche.
2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare all’autorita’ competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette.
3. L’inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell’autorizzazione a svolgere l’attivita’ di tassidermista, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette.
4. Le regioni provvedono ad emanare, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento atto a disciplinare l’attivita’ di tassidermia ed imbalsamazione di cui al comma 1.
Art. 7
(Istituto nazionale per la fauna selvatica)
1. L’Istituto nazionale di biologia della selvaggina di cui all’articolo 35 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, dalla data di entrata in vigore della presente legge assume la denominazione di Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ed opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le province.
2. L’Istituto nazionale per la fauna selvatica, con sede centrale in Ozzano dell’Emilia (Bologna), e’ sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare . Il Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con le regioni, definisce nelle norme regolamentari dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica l’istituzione di unita’ operative tecniche consultive decentrate che forniscono alle regioni supporto per la predisposizione dei piani regionali.
3. L’Istituto nazionale per la fauna selvatica ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l’evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunita’ animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l’attivita’ di inanellamento
a scopo scientifico sull’intero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi della Comunita’ economica europea aventi analoghi compiti e finalita’, di collaborare con le universita’ e gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome.
4. Presso l’Istituto nazionale per la fauna selvatica sono istituiti una scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica e corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge una commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, composta da un rappresentante del Ministro dell’agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Ministro dell’ambiente, da un rappresentante del Ministro della sanita’ e dal direttore generale dell’Istituto nazionale di biologia della selvaggina in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare lo statuto e la pianta organica dell’Istituto ai nuovi compiti previsti dal presente articolo e li sottopone al Presidente del Consiglio dei ministri, che li approva con proprio decreto. Con regolamento, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disposte tutte le successive modificazioni statutarie che si rendano necessarie per rimodulare l’assetto organizzativo e
strutturale dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica, onde consentire ad esso l’ottimale svolgimento dei propri compiti, in modo da realizzare una piu’ efficiente e razionale gestione delle risorse finanziarie disponibili. ((7))
5. Per l’attuazione dei propri fini istituzionali, l’Istituto nazionale per la fauna selvatica provvede direttamente alle attivita’ di cui all’articolo 4.
6. L’Istituto nazionale per la fauna selvatica e’ rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l’autorita’ giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.
Art. 10.
(Piani faunistico)
1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale e’ soggetto a pianificazione faunistico finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacita’ riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densita’ ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali.
2. Le regioni e le province, con le modalita’ ai commi 7 e 10, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.
3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione e’ destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce una zona faunistica a se’ stante ed e’ destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento.
4. Il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori di cui al comma 8, lettera a), b) e c). Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.
6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata secondo le modalita’ stabilite dall’articolo 14.
7. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo- pastorale le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico. Le province predispongono altresi’ piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonche’ piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilita’ genetiche da parte dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica
8. I piani faunistico di cui al comma 7 comprendono:
a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l’immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all’ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densita’ faunistica ottimale per il territorio;
c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;
f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);
g) i criteri della corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all’incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere
a) e b);
9. Ogni zona dovra’ essere indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse, secondo le disposizioni impartite dalle regioni, apposte a cura dell’ente, associazione o privato che si preposto o incaricato della gestione della singola zona.
10. Le regioni attuano la pianificazione faunistico mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali l’Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneita’ e la congruenza a norma del comma 11, nonche’ con l’esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Istituto nazionale per la fauna selvatica trasmette al Ministro dell’agricoltura e delle foreste e al Ministro dell’ambiente il primo documento orientativo circa i criteri di
omogeneita’ e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico. I Ministri, d’intesa, trasmettono alle regioni
con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalita’ omogenee di rilevazione e di censimento.
13. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all’albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.
14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non puo’ essere istituita.
15. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione.
16. Le regioni, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessita’ ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonche’ l’attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7.
Art. 11.
(Zona faunistica delle Alpi)
1. Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, e’ considerato zona faunistica a se’ stante.
2. Le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma 1, emanano, nel rispetto dei principi generali della presente legge e degli accordi internazionali, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna
3. Al fine di ripristinare l’integrita’ del biotopo animale, nei territori ove sia esclusivamente presente la tipica fauna alpina e’ consentita la immissione di specie autoctone previo parere favorevole dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica.
4. Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d’intesa con le regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e di Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con l’apposizione di tabelle esenti da tasse.
Art. 12.
(Esercizio dell’attivita’ venatoria)
2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all’abbattimento di fauna selvatica
3. E’ considerato altresi’ esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.
4. Ogni modo di abbattimento e’ vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.
Testo in vigore dal: 11-3-1992
Art. 14.
(Gestione programmata)
9. Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica alla gestione per finalita’ faunistico, dei territori
10. Negli organi direttivi degli deve essere assicurata la presenza paritaria, dei rappresentanti
di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l’ambiente e da rappresentanti degli enti locali.
11. l’organismo di gestione promuove e organizza le attivita’ di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all’attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:
a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l’alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del
Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;
b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonche’ dei riproduttori;
c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficolta’, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.
14. L’organo di gestione degli ambiti territoriali provvede, altresi’, all’erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica nonche’ alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.
15. In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’ambiente, assegna ad esse il termine di novanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’ambiente.
17. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell’articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e nel rispetto dei principi della presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico
Art. 15.
(gestione programmata)
6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata e’ vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l’attivita’ venatoria
8. L’esercizio venatorio e’ vietato a chiunque
Art. 17.
(Allevamenti)
1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo, l’allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento ed amatoriale.
3. Nel caso in cui l’allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un’impresa agricola, questi e’ tenuto a dare semplice comunicazione alla competente autorita’ provinciale nel rispetto delle norme regionali.
Art. 20.
(Introduzione di fauna selvatica dall’estero)
1. L’introduzione dall’estero di fauna selvatica viva, purche’ appartenente alle specie autoctone, puo’ effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.
2. I permessi d’importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al fine di avere le opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.
((3. Le autorizzazioni per le attivita’ di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su parere dell’ISPRA, nel rispetto delle convenzioni
internazionali. Nel caso di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell’Unione europea, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali consulta preventivamente anche la Commissione europea)).
Art. 21.
(Divieti)
1. E’ vietato a chiunque:
a) l’esercizio venatorio
b) l’esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali
c) l’esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali
d) l’esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile
dell’autorita’ militare, o dove esistano beni monumentali
e) l’esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali;
h) cacciare negli specchi o corsi d’acqua;
n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d’acqua artificiali coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all’articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purche’, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonche’ disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le attivita’ previste dalla presente legge;
p) usare richiami vivi;
t) commerciare fauna selvatica;
u) caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;
v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellaggione;
z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;
aa) l’esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli;
bb) vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonche’ loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, anche se importati dall’estero, appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell’Unione europea;
((cc) il commercio di esemplari vivi, di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell’Unione europea, anche se importati dall’estero));
dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l’applicazione dell’articolo 635 del codice penale;
ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica;
3. La caccia e’ vietata su tutti i valichi montani.
Art. 23.
(Tasse di concessione regionale)
1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell’articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni.
4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che, nell’ambito della programmazione regionale, contemplino, tra l’altro, la creazione di strutture per l’allevamento di fauna selvatica nonche’ dei riproduttori nel periodo autunnale; la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l’adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata; il ricorso a tecniche colturali e tecnologie innovative non pregiudizievoli per l’ambiente; la valorizzazione agri-turistica di percorsi per l’accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.
5. i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le azienda faunistico e le aziende agri-turistico sono soggetti a tasse regionali.
Art. 24.
(Fondo presso il Ministero del tesoro)
1. A decorrere dall’anno 1992 presso il Ministero del tesoro e’ istituito un fondo la cui dotazione e’ alimentata da una addizionale
di lire 10.000 alla tassa di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.
2. Le disponibilita’ del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell’agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:
b) conservazione della selvaggina;
Art. 26.
(Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica )
1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo della fauna selvatica,
e’ costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all’articolo 23.
2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa
gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale
3. Il proprietario o il conduttore del fondo e’ tenuto a denunciare
tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione.
4. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedimento deve concludersi e’ direttamente disposto con norma regionale.
Art. 27.
(Vigilanza)
1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali e’ affidata:
a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti e’ riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto armi con proiettili a narcotico.
b) alle guardie volontarie delle associazioni agricole e di protezione ambientale nazionali
e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell’ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. La vigilanza di cui al comma 1 e’, altresi’, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; e’ affidata altresi’ alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.
3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza.
4. La qualifica di guardia volontaria puo’ essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneita’ rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame. Le regioni disciplinano la composizione delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni agricole ed ambientaliste.
5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza e’ vietato l’esercizio venatorio
6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sulla tutela dell’ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo della regione.
7. Le province coordinano l’attivita’ delle guardie volontarie delle associazioni agricole ed ambientaliste.
8. Il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, d’intesa con il Ministro dell’ambiente, garantisce il coordinamento in ordine alle attivita’ delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), rivolte
alla preparazione, aggiornamento ed utilizzazione delle guardie volontarie.
Art. 28.
(Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza)
2. Nei casi previsti dall’articolo 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, del cane e dei richiami vivi. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.
3. Quando e’ sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano all’ente pubblico localmente preposto il quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in localita’ adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione e’ effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, l’ente pubblico provvede alla sua vendita, l’importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla regione.
4. Della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant’altro possa avere rilievo ai fini penali.
5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull’attivita’ venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all’ente da cui dipendono ed all’autorita’ competente ai sensi delle disposizioni vigenti.
Art. 29.
(Agenti dipendenti degli enti locali)
1. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli agenti dipendenti degli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell’attivita’ di vigilanza, esercitano tali attribuzioni nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio, e portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.
2. Gli stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti indicati dall’articolo 28, anche fuori dall’orario di servizio.
Art. 30.
(Sanzioni penali)
2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l’abbattimento degli animali
Art. 33
(Rapporti sull’attivita’ di vigilanza)
1. Nell’esercizio delle funzioni amministrative le regioni, entro il mese di maggio di ciascun anno a decorrere dal 1993, trasmettono al Ministro dell’agricoltura e delle foreste un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle province, e’ riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tal fine il questore comunica tempestivamente all’autorita’ regionale, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie, applicate nell’anno precedente.
2. I rapporti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento entro il mese di ottobre di ciascun anno.
Art. 35
(Relazione sullo stato di attuazione della legge)
1. Al termine dell’annata le regioni trasmettono al Ministro dell’agricoltura e delle foreste e al Ministro dell’ambiente una relazione sull’attuazione della presente legge.
2. Sulla base delle relazioni di cui al comma 1, il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, d’intesa con il Ministro dell’ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge.
Art. 36
(Disposizioni transitorie)
3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengano richiami vivi
sono tenuti a farne denuncia all’ente competente.
5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste sono fissati i termini per l’adozione, da parte dei soggetti partecipanti al procedimento di programmazione ai sensi della presente legge, degli atti di rispettiva competenza, secondo modalita’ che consentano la piena attuazione della legge stessa
6. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge (( entro e non oltre il 31 luglio 1997 )).((1))
7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome, entro il medesimo termine di cui al comma 6, adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.
Art. 37
(Disposizioni finali)
1. E’ abrogata la legge 27 dicembre 1977, n. 968, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.
2. Il limite per la detenzione delle armi da caccia di cui al sesto comma dell’articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall’articolo 1 della legge 25 marzo 1986, n. 85, e dall’articolo 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e’ soppresso.
3. Ferme restando le disposizioni che disciplinano l’attivita dell’Ente nazionale per la protezione degli animali, le guardie zoofile volontarie che prestano servizio presso di esso esercitano la vigilanza sull’applicazione della presente legge e delle leggi regionali a norma dell’articolo 27, comma 1, lettera b).

Data a Roma, addi’ giugno 2024